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Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di incarico che riportino il nominativo dei soggetti percettori, la ragione dell’incarico e il compenso erogato. (Legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007 – art. 3 comma 54)
Gli elenchi, pubblicati ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs 165/2001 e degli artt.10 e 15 del D.Lgs 33/2013, comprendono tutte le persone fisiche a cui sono stati conferiti incarichi a qualunque titolo e tutti i soggetti, comprese le persone giuridiche, a cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Le determinazioni con le quali si procede all’affidamento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è previsto un compenso devono evidenziare tutti gli elementi richiesti quali requisiti di efficacia del provvedimento e riportare in allegato il curriculum vitae di ogni soggetto incaricato.
Tutte le determinazioni sono pubblicate sul sito istituzionale alla pagina Provvedimenti dirigenti (Art. 23) in forma tabellare. E’ presente anche il link all’albo pretorio on line dove si trovano gli atti integrali.
In questa pagina sono pubblicati anche gli elenchi dei collaboratori a titolo gratuito e retribuito.
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