Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015. Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 giugno 2009 n. 77.
Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2 comma 1, lettera c)
AQUISIZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO
VISTA
l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 emanata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, pubblicata sulla G.U n. 257 del 4 novembre 2015;
CONSIDERATO che in tali interventi rientrano gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici privati;
IL SINDACO
INVITA
i soggetti interessati, proprietari di cui all’art. 2 comma 4 del OCDPC 26 ottobre 2015 n. 293, di :
• edifici privati nei quali oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari;
• edifici destinati all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
ad aderire all’iniziativa in questione facendo pervenire presso questa Amministrazione apposita richiesta di contributo redatta secondo la modulistica di cui all’Allegato 4 dell’Ordinanza, reperibile al sito comunale www.comune.campofiorito.pa.it. (art. 14 comma 5 OCDPC 293/2015)
Nel caso di attività produttive possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli “aiuti di stato”. A Tal fine la domanda di contributo di cui all’Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione. (art. 2 comma 5 OCDPC 293/2015)
Alla richiesta di contributo, prodotta come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200, deve essere allegata copia del documento di identità.
Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio. (allegato 6 comma 2.a OCDPC 293/2015)
Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di contributo. (allegato 6 comma 2.b OCDPC 293/2015)
L’Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l’impresa realizzatrice dell’intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. (allegato 6 comma 2.c OCDPC 293/2015)
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Campofiorito – Ufficio Tecnico Comunale, Sito in Via Antonio Gramsci n. 90, entro il termine di 60 giorni dall’affissione del presente avviso (Scadenza: 24 marzo 2016).
(art. 14 comma 5 OCDPC 293/2015)
CONDIZIONI
Sono ammessi a finanziamento, su edifici di proprietà privata, gli interventi che rientrino nelle seguenti categorie:
• interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
Ricadono, tra l'altro gli interventi:
a. volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b. volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
c. volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. (art. 11 comma 2 e allegato 5 OCDPC 293/2015)
• interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni del comma 1 dell’art. 11. Per tali fattispecie, il progettista deve dimostrare che a seguito dell’intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque, un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico.
(art. 13 comma 2 OCDPC 293/2015)
• interventi di demolizione e ricostruzione, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. (art. 13 comma 3 OCDPC 293/2015)
MISURA DEL CONTRIBUTO EROGABILE IN FUNZIONE DELL’INTERVENTO DA ATTUARE UNICAMENTE SULLE PARTI STRUTTURALI
(art. 12 OCDPC 26 ottobre 2015 n. 293):
Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per singolo edificio è stabilito nella misura massima e per gli interventi, riassunti nella tabella sotto riportata, unicamente agli interventi strutturali:
RAFFORZAMENTO LOCALE
contributo: € 100 per ogni mq. di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi;
Limite: € 20.000,00 moltiplicato per il numero delle unità abitative;
Limite: € 10.000,00 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari
MIGLIORAMENTO SISMICO
contributo: € 150 per ogni mq. di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi;
Limite: € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità abitative;
Limite: € 15.000,00 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
contributo: € 200 per ogni mq. di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi;
Limite: € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità abitative;
Limite: € 20.000,00 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari
Per superficie lorda complessiva coperta dell’edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell’edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.
La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l’incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell’edificio ricostruito. (allegato 6 comma 3 OCDPC 293/2015)
ESCLUSIONI
• edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 26 ottobre 2015 n. 293 o che usufruiscono di contributi a carico si risorse pubbliche per la stessa finalità; (art. 2 comma 3 OCDPC 293/2015)
• edifici che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 51 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 “ Finanziamenti pubblici” che testualmente recita “ La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.”; (art. 2 comma 4 OCDPC 293/2015)
• edifici ricadenti in aree classificate R4 del piano per l’assetto idrogeologico (PAI); (art. 11 comma 1 OCDPC 293/2015)
• edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati; (art. 11 comma 1 OCDPC 293/2015)
• edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole; (art. 11 comma 1 OCDPC 293/2015)
INFORMATIVA PROCEDURALE
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, dell'OCDPC n. 293/2015, le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che provvede ad inserirle in apposita graduatoria di priorità.
La Regione formulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste secondo i criteri di cui all’Allegato 3 dell’OCDPC n. 293/2015.
ADEMPIMENTI
I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto, coerente con la richiesta di intervento presentata e redatto e sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione; (art. 14 comma 6 OCDPC 293/2015).
TABELLA RIASSUNTIVA SULLA TEMPESTICA
Art. 14 ,commi 6 e 8) del ODCPC 26 ottobre 2015 n. 293.
RAFFORZAMENTO LOCALE
Progetto: Presentazione del progetto entro 90 giorni dalla graduatoria redatta dalla Regione.
Inizio lavori: entro 30 giorni dall’approvazione progetto
Durata lavori: 270 giorni (9 mesi) dalla data di comunicazione del’’approvazione del progetto e del relativo contributo rilascio .
Fine lavori: Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei
MIGLIORAMENTO SISMICO
Progetto: Presentazione del progetto entro 180 giorni dalla graduatoria redatta dalla Regione.
Inizio lavori: entro 30 giorni dall’approvazione progetto
Durata lavori: 360 giorni (12 mesi) dalla data di comunicazione del’’approvazione del progetto e del relativo contributo rilascio .
Fine lavori: Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Progetto: Presentazione del progetto entro 90 giorni dalla graduatoria redatta dalla Regione.
Inizio lavori: entro 30 giorni dall’approvazione progetto Durata lavori: 450 giorni (15 mesi) dalla data di comunicazione del’’approvazione del progetto e del relativo contributo
rilascio .
Fine lavori: Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune.
Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR n. 380 del 2001; (art. 14 comma 7 OCDPC 293/2015)
L’Allegato 6 dell’OCDPC n. 293/2015 disciplina la procedura per l’erogazione del contributo.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.
L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52/2013, completa di tutti gli allegati, necessari e sufficienti per inoltrare le richieste di contributo per interventi su edifici privati, può essere reperita sul sito della protezione civile governativa, al seguente indirizzo internet:
http://www.protezionecivile.gov.it