IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 02-07-2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l’erogazione dei “Buoni Lavoro” (voucher)”;
- VISTA la Legge 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i., avente ad oggetto “Normativa in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., avente ad oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., avente ad oggetto “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”.
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Campofiorito ricerca, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs n. 276/2003 e s.m.i., personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (c.d. voucher)”.
FINALITÀ
Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), oltre a fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnerà i prestatori di lavoro in attività o mansioni il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso, nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente.
DESTINATARI E RELATIVI REQUISITI
1. Può beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" esclusivamente chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l'impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
b) residenza nel Comune di Campofiorito;
c) aver compiuto i 18 anni e non avere superato i 65 anni di età;
d) cittadinanza italiana;
e) idoneità fisica al lavoro debitamente certificata dal medico competente;
f) possesso di regolare attestazione ISEE non superiore (pari o inferiore) ad € 7.000 (il superamento di tale limite economico comporta automaticamente la non inclusione in graduatoria);
2. Può presentare domanda di inserimento in graduatoria un solo componente per nucleo familiare.
3. Condizione necessaria per il richiedente, ammesso in graduatoria, da avviare al lavoro accessorio, è l’essere in regola, lui stesso o il nucleo familiare a cui appartiene, con i pagamenti, relativi all’anno precedente la pubblicazione dell’Avviso di indizione – e, comunque, in scadenza al 31 dicembre - dei seguenti tributi:
a) TARI;
b) Servizio idrico.
I soggetti destinatari, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto, unitamente alla dichiarazione ISEE completa degli allegati, entro e non oltre il 31 Ottobre 2016 La mancanza della documentazione richiesta come allegato alla domanda comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra tutte le domande pervenute, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si provvede a formare una graduatoria secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente, come di seguito individuati: Situazione Economica (max 65 punti)
Reddito zero 65 punti
Reddito da 0,01 a 300,00 - 62 punti
Reddito da 300,01 a 600,00 - 59 punti
Reddito da 600,01 a 900,00 - 56 punti
Reddito da 900,01 a 1.200,00 - 53 punti
Reddito da 1.200,01 a 1.500,00 - 50 punti
Reddito da 1.500,01 a 1.800,00 - 47 punti
Reddito da 1.800,01 a 2.100,00 - 44 punti
Reddito da 2.100,01 a 2.400,00 - 41 punti
Reddito da 2.400,01 a 2.700,00 - 38 punti
Reddito da 2.700,01 a 3.000,00 - 35 punti
Reddito da 3.000,01 a 3.400,00 - 32 punti
Reddito da 3.400,01 a 3.800,00 - 29 punti
Reddito da 3.800,01 a 4.200,00 - 26 punti
Reddito da 4.200,01 a 4.600,00 - 23 punti
Reddito da 4.600,01 a 5.000,00 - 20 punti
Reddito da 5.000,01 a 5.400,00 - 17 punti
Reddito da 5.400,01 a 5.800,00 - 14 punti
Reddito da 5.800,01 a 6.200,00 - 11 punti
Reddito da 6.200,01 a 6.600,00 - 8 punti
Reddito da 6.600,01 a 7.000,00 - 5 punti
Situazione Sociale (max 40 punti)
Nucleo familiare composto da 7 persone o più - 40 punti
Nucleo familiare composto da 6 persone - 35 punti
Nucleo familiare composto da 5 persone - 30 punti
Nucleo familiare composto da 4 persone - 25 punti
Nucleo familiare composto da 3 persone - 20 punti
Nucleo familiare composto da 2 persone - 15 punti
Nucleo familiare composto da 1 persona - 10 punti
Presenza nel nucleo familiare di minori - Cadauno 5 punti
Casa di abitazione in affitto o in presenza di mutuo - 5 punti
Casa di abitazione in uso gratuito - 0 punti
Casa di proprietà - 0 punti
Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili (L.104/1992 – Inv. 100%) - Cadauno 5 punti
Aver usufruito di ogni altra forma di sostegno economico/sociale al reddito erogato dal Comune di Campofiorito o dal distretto D40 nell'anno precedente la data di scadenza dell'avviso per la presentazione delle domande comporta un decurtazione pari al 30% del punteggio complessivo
A parità di punteggio sarà data preferenza al più anziano d'età. La graduatoria avrà validità annuale e sarà a scorrimento. Ogni prestatore avrà la possibilità di essere impiegato per un max di 100 ore di lavoro nell'annualità. Il Comune di Campofiorito pubblicherà sul sito istituzionale www.comune.campofiorito.pa.it, con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale, l’elenco dei candidati ammessi.
OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
La prestazione dovrà essere svolta nel rispetto del Piano di lavoro elaborato e concordato con il Responsabile/i del Servizio e dei principi di correttezza e diligenza;
Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti del datore di lavoro e di terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;
In caso di violazione di dette regole, il responsabile del Settore competente potrà revocare l’assegnazione dei buoni lavoro interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate;
La prestazione dell’attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni previste da ciascun avviso pubblico;
l prestatore può cessare l’attività per espressa rinuncia; Per ripetuto e immotivato rifiuto da parte del prestatore a svolgere l’attività per la quale ha dichiarato disponibilità la prestazione viene cessata.
ENTITÀ DEL COMPENSO
Ad ogni prestatore, per qualsiasi attività da svolgere, sarà erogato un compenso rappresentato da buoni lavoro del valore lordo di € 10,00, corrispondente ad un valore netto di € 7,50. Tale buono singolo corrisponde ad un’ora di lavoro.
Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati ne a fini Irpef ne ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee). Il compenso per ciascun prestatore d'opera non può superare i limiti annuali previsti dalla legge. L'art. 48, comma 1, del D. Lgs 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro, rivalutabili annualmente stabilendo che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Ciascun richiedente dovrà dunque autocertificare nella domanda di richiesta il non superamento del predetto limite economico.