Con avviso pubblico il Sindaco di Campofiorito Geom. Giuseppe Oddo si rivolge alla cittadinanza per ricordare le regole da mantenere circa le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, per il periodo che va dal 15 Giugno al 30 Settembre
Giova ricordare a tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a metri 50,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.
In caso di violazione delle disposizioni dell'allegato Regolamento i trasgressori sono soggetti alla sanzigne amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 a € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, come previsto ai sensi del comma 3. dell'art. 40 "Fuochi controllati in agricoltura" della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 inte!rata e modificata con l'art. 39 della Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14.
Per le violazioni del 1o comma dell'art. 2 si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 10,00 per ogni metro lineare di scarpata confinante con la strada.
Per le violazioni dell'articolo 2 comma 20, art.5 e art. 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 100,00 a € 500,00,
Chiunque cagiona un incendio è punito a mente degli artt. 423,423 bis e 449 C.p.
La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata con provvedimento del Sindaco.