IL SINDACO
- Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e succ. modifiche ed integrazioni;
INVITA
Tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari e siano in possesso dei sottoelencati requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello e non si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 12, a presentare , se interessati, entro il prossimo mese di luglio, domanda per essere inclusi nei sopra menzionati albi.
REQUISITI PER ASSUMERE L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
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d) licenza media inferiore per i giudici di Corte di Assise;
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e) licenza media superiore per i giudici di Corte di Assise di Appello.
NON POSSONO ASSUMERE L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
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a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
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b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per il ritiro del modulo di domanda rivolgersi all’Ufficio elettorale del Comune a cui la stessa dovrà essere presentata.
ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO