Segretario Comunale

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Competenze

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Quando lo ritenga necessario o sia richiesto dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri o dai Dirigenti, il Segretario Comunale:
  • esprime parere consultivo giuridico/amministrativo sulla conformità dell'azione amministrativa e dà informazioni e notizie sugli argomenti che il Consiglio o la Giunta stanno esaminando
  • quando richiesto o previsto dai regolamenti dell'Ente, può rogare in forma pubblica/amministrativa tutti i contratti dei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell´interesse dell'Ente medesimo
  • esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco
Di norma, esercita le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione ed è responsabile del controllo di regolarità amministrativo/contabile. Il Segretario è individuato dal Sindaco nell'ambito degli iscritti ad un Albo tenuto dal Ministero dell'Interno in ambito nazionale e regionale, per il tramite delle Prefetture e provvede alla nomina. La nomina ha la durata pari a quella del mandato del Sindaco. Al termine del mandato, il nuovo Sindaco o il Sindaco confermato può confermare ovvero, a partire dal 60° giorno dalla proclamazione, non confermare l'incarico al Segretario; in tal caso, avvia e conclude la procedura di nomina entro il 120° giorno dalla data di proclamazione. In caso di non conferma, il Segretario cessa le funzioni presso l'Ente e viene collocato in posizione di disponibilità per un massimo di due anni e può proporre la propria candidatura a ricoprire l'incarico presso altri Comuni.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025, 12:39

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri